{"id":5893,"date":"2019-04-21T22:53:54","date_gmt":"2019-04-21T19:53:54","guid":{"rendered":"https:\/\/intraius.com\/?p=5893"},"modified":"2019-04-21T22:53:54","modified_gmt":"2019-04-21T19:53:54","slug":"cedu-ladozione-possibile-mezzo-per-riconoscere-la-relazione-materna-nei-casi-di-maternita-surrogata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/intraius.com\/it\/cedu-ladozione-possibile-mezzo-per-riconoscere-la-relazione-materna-nei-casi-di-maternita-surrogata\/","title":{"rendered":"CEDU: \u201cL\u2019adozione possibile mezzo per riconoscere la relazione materna nei casi di maternit\u00e0 surrogata\u201d"},"content":{"rendered":"
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\\n\\n\\nLo scorso 10 Aprile infatti la Corte internazionale ha emesso un parere nel quale chiarisce la propria posizione su un quesito specifico inerente la gestazione surrogata. Il quesito, posto dalla Court de Cassation francese – presentato il 12\/10\/2018 – era articolato in due punti.\\n\\nIl primo interrogava il Tribunale Europeo in merito alla questione se il rifiuto di uno Stato di procedere alla trascrizione dell\u2019atto di nascita di un bambino nato per maternit\u00e0 surrogata nella parte in cui detto certificato riporta la madre d\u2019intenzione come madre legale del minore costituisca o meno una violazione del margine di discrezionalit\u00e0 dello Stato in oggetto, in pregiudizio del nucleo di diritti umani e libert\u00e0 fondamentali cui fa riferimento l\u2019art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani e in particolare del diritto alla vita privata e familiare e del diritto alla propria identit\u00e0.\\n\\nLa seconda questione riguardava – in caso di risposta positiva al primo punto – la possibile validit\u00e0 dell\u2019adozione del figlio del coniuge (padre genetico del minore) come via legale per il riconoscimento della relazione madre-figlio fra il minore e la madre intenzionale; evitando in questo modo – da parte dello Stato – una violazione dell\u2019art. 8 CEDU.\\n<\/p>\n
\\nLa Corte Europea ha risposto ai due quesiti in maniera chiara e concorde con la propria giurisprudenza costante, attraverso la quale nel corso degli anni ha contribuito a tutelare i diritti dei minori nati per maternit\u00e0 surrogata. La Corte infatti ha sempre affermato e riconosciuto la liceit\u00e0 dell\u2019utilizzo della discrezionalit\u00e0 di ciascuno Stato nell\u2019applicazione delle proprie norme di ordine pubblico interno e internazionale, non censurando le disposizioni interne dei diversi stati volte a impedire o rendere complicato il ricorso alla maternit\u00e0 surrogata – limitando soprattutto il riconoscimento automatico della filiazione paterna e\/o materna stabilita all\u2019estero -. Tuttavia la stessa Corte ha sempre dichiarato che no vi pu\u00f2 essere limitazione o pratica ostativa di uno stato che collida, limiti o violi l\u2019interesse superiore del minore al rispetto dei propri diritti fondamentali e connessi alla sfera pi\u00f9 intima della sua personalit\u00e0 e della sua vita familiare.\\n\\nIn questo senso dunque la risposta della Corte al quesiti posti dalla Cassazione francese \u00e8 assolutamente coerente con quanto la Corte di Strasburgo afferma da tempo.\\n\\nNel merito, sul primo punto la Corte chiarisce che sebbene \u00e8 facolt\u00e0 di uno stato quella di non procedere automaticamente alla trascrizione di un atto di nascita straniero scaturente da un processo di maternit\u00e0 surrogata – almeno nella parte in cui detto certificato individua la madre d\u2019intenzione come madre legale -, d\u2019altra parte lo Stato stesso deve prevedere gli strumenti legislativi che permettano di riconoscere in qualche modo la relazione materna in oggetto (poich\u00e8 essa costituisce una realt\u00e0 fenomenica la cui negazione comporterebbe una chiara violazione dell\u2019art. 8 CEDU letto alla luce dell\u2019interesse predominante del minore).\\n<\/p>\n
\\nQuanto alla modalit\u00e0 concreta di procedere alla regolarizzazione della relazione madre d\u2019intenzione-figlio, la Corte risponde in maniera affermativa al quesito posto dalla Cassazione francese: ovvero se l\u2019adozione da parte della madre intenzionale del figlio del proprio coniuge possa o no rappresentare la via per legalizzare la relazione materna-filiale fra i due soggetti.\\n\\nAncora una volta la risposta della Corte di Strasburgo \u00e8 pienamente positiva. I giudici infatti ribadiscono che l\u2019applicazione dell\u2019art. 8 CEDU non impone agli stati firmatari di riconoscere ab initio la relazione paterno-filiale e materno-filiale cos\u00ed come definita dal certificato di nascita straniero; ci\u00f2 nonostante esiste un\u2019obbligo in capo allo Stato di valutare e riconoscere la realt\u00e0 dei fatti, e di procedere ad armonizzare la realt\u00e0 giuridica e quella fenomenica nell\u2019interesse del minore.\\n\\nIn tale ottica, specifica il Tribunale europeo, l\u2019adozione pu\u00f2 certamente essere considerata un mezzo valido per costituire legalmente quella relazione che di fatto gi\u00e0 lega il minore e la madre intenzionale.\\n\\nIn conclusione, sebbene questa pronuncia della Corte Europe dei Diritti Umani non apporti nulla di nuovo sul piano dei principi giuridici applicabili ai casi di maternit\u00e0 surrogata, essa rappresenta senza dubbio un punto di riferimento dal punto di vista della pratica. La Corte infatti per la prima volta – sollecitata dalla zelante e precisa richiesta della Cassazione francese – ha avvallato, e di fatto individuato, uno strumento legislativo valido mediante il quale riconoscere legalmente la maternit\u00e0 de facto della madre.\\n\\nFabio Tempesta\\n\\nIntraius – Socio Fondatore”}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https:\/\/intraius.com\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/gestacion-subrogada-ucrania-1024×682.jpg|853|1280|5803″,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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