Il Comune di Milano, guidato dal Sindaco Giuseppe Sala, aveva ripreso lo scorso luglio con il rilascio dei certificati di nascita attestanti il rapporto di filiazione tra genitori dello stesso sesso e i propri figli. A fermare i riconoscimenti una circolare del prefetto di Milano, nella quale avverte che in caso di continuazione dovrà essere richiesto l’intervento della Procura per l’annullamento.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 30 dicembre 2022.
Il prefetto, al fine di interrompere il riconoscimento dei diritti ai minori, è intervenuto su impulso del Ministero dell’Interno che, con la circolare n. 3/2023 del 19 aprile, chiede la puntuale comunicazione ai Sindaci della sentenza n. 38162, emessa dalla Cassazione a SS.UU, il 30 dicembre 2022; affinché i principi e l’indirizzo giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite venga puntualmente e uniformemente rispettato su tutto il territorio nazionale.
Con la sentenza n. 38162, la Suprema Corte di Cassazione conferma ancora una volta quelli che sono i precedenti indirizzi giurisprudenziali, già indicati nella sentenza n. 12193, 8 maggio 2019, e che hanno come obbiettivo quello di uniformare la giurisprudenza nazionale con i principi cardine in materia, dettati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) in occasione dei famosissimi casi francesi Mennesson/Labasse (26 giugno 2014, n. 65941; 26 giugno 2014, n 65192).
Con la predetta pronuncia, le Sezioni Unite hanno deciso su una “questione di massima e particolare importanza, relativa alla trascrivibilità in Italia dell’atto di nascita, regolarmente formato in Paese estero, di un bambino nato in Canada attraverso la pratica della gestazione per altri, cui aveva fatto ricorso una coppia omoaffettiva maschile di cittadini italiani”, ribadendo come vada esclusa: “la automatica trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e “a fortiori” dell’originario atto di nascita, nel quale sia indicato quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, oltre al padre biologico, anche se l’atto di nascita è stato formato in conformità della “lex loci” i; che, nondimeno, anche il bambino nato ricorrendo alla gestazione per altri ha diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale, e che l’ineludibile esigenza di assicurargli i medesimi diritti degli altri bambini è garantita attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d.), della l. n. 184 del 1983, in quanto, allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello “status” di figlio, al legame di fatto con il “partner” del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita”.
Le conseguenze del divieto di trascrizione integrale del provvedimento o atto di nascita straniero attestante il rapporto di filiazione tra i bambini nati da maternità surrogata e il genitore d’intenzione; Cosa cambia per il comune di Milano e sull’intero territorio nazionale italiano?
Il Comune di Milano, sotto la guida di Sala, era tra i pochissimi che dallo scorso luglio trascriveva integralmente il provvedimento giudiziario o amministrativo straniero attestante il rapporto di filiazione tra i bambini e i genitori coppia omossessuale. La domanda che più si sta ponendo nelle ultime ore e che con il presente si vuole dare chiara risposta è: ma cosa cambia adesso per i figli nati da maternità surrogata all’estero se alla pratica ha fatto ricorso una coppia omossessuale?
Con il divieto di trascrizione, il governo italiano altro non sta chiedendo che il puntuale e uniforme rispetto della sentenza emessa dalla Cassazione il 30 dicembre 2022; In altre parole, da oggi in poi il Comune milanese non potrà trascrivere integralmente i provvedimenti stranieri ma, in rispetto ai già citati indirizzi contenuti nella sentenza della Cassazione del 30 dicembre, dovrà riconoscere solo il rapporto genitoriale tra il bambino frutto della pratica riproduttiva e il padre biologico (ossia che ha apportato il materiale genetico per mezzo di donazione del seme).
Il risultato di quanto appena detto è quello che il bambino si vedrà riconosciuto, almeno inizialmente, il rapporto di parentela solo con uno dei genitori, potendo figurare solo il genitore cha abbia un legame biologico con il nato sul certificato di nascita formato in Italia. Mentre, per vedersi riconosciuti i propri diritti di figlio nei confronti del secondo genitore (c.d. solo “intenzionale”), dovrà quest’ultimo ricorrere ad un giudice e richiedere di adottare il “figlio del partner”, allo stato dell’ordinamento attuale si mette a disposizione l’istituto dell’adozione in casi particolari, art. 44, l. 184/83 lett. d).
La stessa procedura dovranno seguire tutte le anagrafi dei comuni italiani e tali principi tutti i tribunali territorialmente competenti per i vari casi che si presenteranno.
Quindi, indipendentemente da quelle che sono le idee ed opinioni personali, da un punto di vista pratico, un passo indietro assai amaro fanno le coppie omosessuali residenti nel comune milanese che non vedranno più riconoscersi in via diretta, chiara e veloce i propri diritti e lo status di figlio della propria prole con entrambi i genitori, così come legalmente costituitosi all’estero.
Nulla cambia nel quadro nazionale, in quanto l’eccezione e una politica di sostegno attiva alle famiglie arcobaleno autonomamente rappresentava il Comune di Milano con a capo Giuseppe Sala.